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Sez. 1, Sentenza n. 12732 del 28/11/1992 (Rv. 479778 - 01)

Società - Di persone fisiche - Società in accomandita semplice - Scioglimento - Cause - Mancanza di accomandatari od accomandanti | Socio accomandatario unico - Facoltà di amministrare - Privazione con provvedimento giudiziale - Conseguenze.
Stato
decisa il 1992-11-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/479778-01

Società - Di persone fisiche - Società in accomandita semplice - Scioglimento - Cause - Mancanza di accomandatari od accomandanti

In tema di società in accomandita semplice, qualora l'unico socio accomandatario venga giudizialmente privato della facoltà di amministrare, non può applicarsi analogicamente l'art. 2323, secondo comma, cod. civ. (a norma del quale, ove vengano meno tutti gli accomandatari per il periodo indicato nel comma precedente, gli accomandanti nominano, per il compimento degli atti di ordinaria amministrazione, un amministratore provvisorio), alla stregua della persistente presenza della compagine sociale di detto accomandatario, ma si determina una causa di scioglimento della società, per impossibilità di funzionamento, tenendo conto che il potere di amministrazione è riservato esclusivamente al socio accomandatario.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2319, Cod. Civ. art. 2320, Cod. Civ. art. 2323, Preleggi art. 12

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)