Sez. 3, Sentenza n. 15726 del 02/07/2010 (Rv. 614019 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - RISARCIMENTO IN FORMA SPECIFICA | Carattere generale del principio dettato dall'art. 2058 cod. civ. - Ambito applicativo - Obbligazioni contrattuali - Inclusione - Fondamento.
RISARCIMENTO DEL DANNO - RISARCIMENTO IN FORMA SPECIFICA
Il risarcimento del danno in forma specifica, secondo il principio generale fissato dall'art. 2058 cod. civ., é applicabile anche alle obbligazioni contrattuali, costituendo rimedio alternativo al risarcimento per equivalente pecuniario.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 2058
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)