Sez. 2, Sentenza n. 14599 del 30/07/2004 (Rv. 575153 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - RISARCIMENTO IN FORMA SPECIFICA | Esperibilità della relativa domanda anche in materia contrattuale - Accoglimento - Condizioni - Limiti - Motivazioni - Necessità - Fondamento.
RISARCIMENTO DEL DANNO - RISARCIMENTO IN FORMA SPECIFICA
La domanda di risarcimento del danno in forma specifica - esperibile pure in materia contrattuale - postula per il suo accoglimento (al pari di quella di risarcimento per equivalente) l'esistenza di un danno come conseguenza di un determinato fatto, sicché, in ipotesi d'inadempimento o inesatto adempimento di obbligazione contrattuale, pur presumendosi la colpa del debitore (art. 1218 cod. civ.), un danno deve sempre essere dedotto e provato; la concessione del risarcimento informa specifica, peraltro, pur risolvendosi in un giudizio di fatto e rimanendo pertanto rimessa alla discrezionalità del giudice di merito richiede di essere specificamente motivata, attesa l'inapplicabilità di tale forma di risarcimento laddove eccessivamente onerosa per il debitore.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2058
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)