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Sez. 2, Sentenza n. 5161 del 10/03/2006 (Rv. 587183 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - ECCEZIONE - RICONVENZIONALE | Azione di rivendicazione - Domanda riconvenzionale di acquisto della proprietà per usucapione - Onere della cosiddetta "probatio diabolica" incombente sull'attore - Attenuazione - Fondamento - Fattispecie.
Stato
decisa il 2006-03-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/587183-01

PROCEDIMENTO CIVILE - ECCEZIONE - RICONVENZIONALE

Qualora il convenuto sostenga, in via riconvenzionale, di aver acquistato per usucapione la proprietà del bene rivendicato, si attenua l'onere probatorio posto a carico dell'attore in rivendicazione, poiché esso si riduce alla prova di un valido titolo di acquisto da parte sua e dell'appartenenza del bene ai suoi danti causa in epoca anteriore a quella in cui il convenuto assuma di aver iniziato a possedere, nonché alla prova che quell'appartenenza non è stata interrotta da un possesso idoneo ad usucapire da parte del convenuto. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di appello secondo cui la proposizione della domanda riconvenzionale di usucapione non aveva implicato, di per sé, contestazione della titolarità del bene in capo al dante causa dell'attore in rivendicazione, poiché l'acquisto a titolo originario che si assumeva operato a favore dei convenuti agenti in riconvenzionale era stato successivo all'acquisto, per analogo titolo, formatosi in capo all'attore che aveva intrapreso l'azione di rivendicazione).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 922, Cod. Civ. art. 948, Cod. Civ. art. 1158, Cod. Proc. Civ. art. 36 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 167 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)