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Sez. 3, Sentenza n. 507 del 05/11/1984 Ud. (dep. 17/01/1986) Rv. 171598 - 01

REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA - CONCESSIONE DEL BENEFICIO PER PENA PECUNIARIA - MANCATA RICHIESTA DELL'IMPUTATO - IMPUGNAZIONE - INTERESSE AD IMPUGNARE - SUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1984-11-05
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/171598-01

REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA - CONCESSIONE DEL BENEFICIO PER PENA PECUNIARIA - MANCATA RICHIESTA DELL'IMPUTATO - IMPUGNAZIONE - INTERESSE AD IMPUGNARE - SUSSISTENZA.*

All'imputato spetta il diritto di impugnare il provvedimento di concessione della sospensione condizionale da lui non richiesta, quando esista un suo interesse a proporre impugnazione. Tale interesse sussiste quando vi è la possibilità che il provvedimento, che dovrebbe rappresentare esclusivamente un beneficio per l'imputato, produca la lesione di un diritto o di altro interesse (nella specie trattavasi di pena pecuniaria). (Conf mass n 166914 ed ivi citate).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 163 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 190 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)