diritto.io

Sez. 6, Sentenza n. 10709 del 11/10/1984 Ud. (dep. 01/12/1984) Rv. 166914 - 01

REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA - CONCESSIONE DEL BENEFICIO PER PENA PECUNIARIA - MANCATA RICHIESTA DELL'IMPUTATO - IMPUGNAZIONE - INTERESSE AD IMPUGNARE - SUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1984-10-11
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/166914-01

REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA - CONCESSIONE DEL BENEFICIO PER PENA PECUNIARIA - MANCATA RICHIESTA DELL'IMPUTATO - IMPUGNAZIONE - INTERESSE AD IMPUGNARE - SUSSISTENZA.*

La concessione della sospensione condizionale della pena non è subordinata alla richiesta dell'interessato ed è rimessa al potere discrezionale del giudice di merito. Sussiste l'interesse dell'imputato ad impugnare il provvedimento nell'ipotesi di concessione del beneficio - non richiesto - per una pena pecuniaria. (Conf mass n 165243; (Conf mass n 152642, ed ivi citate).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 163 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 190 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)