Sez. 3, Sentenza n. 11341 del 18/10/1995 Ud. (dep. 22/11/1995) Rv. 203933 - 01
Caccia - Esercizio - Armi e mezzi di caccia - Fucile | Disposizione di cui all'art. 13 comma primo legge n. 157 del 1992 - Caricatore contenente non più di due cartucce - Interpretazione.
Caccia - Esercizio - Armi e mezzi di caccia - Fucile
In tema di caccia, la disposizione di cui all'art. 13 comma primo legge 11 febbraio 1992, n. 157, secondo la quale l'attività venatoria è consentita con l'uso del fucile con canna ad anima liscia fino a due colpi, a ripetizione e semiautomatico, con caricatore contenente non più di due cartucce, deve essere intesa nel senso che il caricatore non sia in grado di contenere un numero di cartucce superiore alle due consentite e non che il numero delle cartucce dentro il caricatore non debba essere in concreto superiore a due.
Riferimenti normativi: Legge 11/02/1992 num. 157 art. 13 com. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)