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Sez. 1, Sentenza n. 16551 del 06/08/2015 (Rv. 636339 - 01)

PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - COPIE DEGLI ATTI - FOTOGRAFICHE | Disconoscimento della sottoscrizione di copia di scrittura privata - Ammissibilità - Successiva produzione dell'originale - Onere di insistere nel disconoscimento - Sussistenza.
Stato
decisa il 2015-08-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/636339-01

PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - COPIE DEGLI ATTI - FOTOGRAFICHE

La parte che ha disconosciuto la sottoscrizione di una scrittura privata prodotta in copia fotostatica, ha l'onere di reiterare il disconoscimento con riferimento all'originale della scrittura medesima, successivamente acquisito in giudizio, per impedire che la predetta scrittura si abbia per riconosciuta in causa.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 214, Cod. Proc. Civ. art. 215

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)