Sez. 2, Sentenza n. 7255 del 10/04/2015 (Rv. 634837 - 01)
PROFESSIONISTI - CHIMICI | Ricorso per cassazione avverso la decisione disciplinare del Consiglio nazionale dei chimici - Notifica al Consiglio stesso e non all'Ordine provinciale, né al Procuratore della Repubblica della relativa sede - Conseguenze - Inammissibilità - Fondamento.
PROFESSIONISTI - CHIMICI
È inammissibile il ricorso per cassazione avverso la decisione disciplinare del Consiglio nazionale dei chimici, qualora notificato soltanto al medesimo Consiglio, che, essendo giudice speciale, non può assumere la qualità di contraddittore; tale qualità spetta, invece, all'Ordine provinciale dei chimici, che tutela il prestigio e l'interesse della professione, nonché al Procuratore della Repubblica della relativa sede, che vigila sull'esercizio delle pubbliche funzioni degli ordini professionali e sullo svolgimento delle professioni.
Riferimenti normativi: Regio Decr. 01/03/1928 num. 842 art. 15
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)