Sez. 3, Sentenza n. 2233 del 16/02/2012 (Rv. 621825 - 01)
PROFESSIONISTI - GIUDIZI DISCIPLINARI - IMPUGNAZIONI | Procedimento disciplinare - Decisione del consiglio nazionale degli ingegneri - Ricorso per cassazione - Contraddittori necessari - Individuazione - Omessa notifica - Conseguenze - Inammissibilità del ricorso.
PROFESSIONISTI - GIUDIZI DISCIPLINARI - IMPUGNAZIONI
E inammissibile il ricorso per cassazione, proposto dal professionista avverso la decisione, confermativa dell'irrogazione di sanzione disciplinare, adottata dal consiglio nazionale degli ingegneri, qualora l'atto di impugnazione non venga notificato, ai sensi dell'art. 48 del r.d. 23 ottobre 1925, n. 2537, ad alcuno dei contraddittori necessari, che si identificano nel consiglio provinciale degli ingegneri (cui spetta la tutela del prestigio e dell'interesse dell'ordine professionale) e nel procuratore della Repubblica della sede del consiglio medesimo (al quale compete il potere di vigilanza sull'esercizio delle pubbliche funzioni da parte dei consigli degli ordini e sullo svolgimento delle professioni), senza che possa rilevare l'eventuale notifica dell'impugnazione al consiglio nazionale o al P.G. presso la Corte di cassazione.
Riferimenti normativi: Regio Decr. 23/10/1925 num. 2537 art. 17, Regio Decr. 23/10/1925 num. 2537 art. 48, DM Grazia e Giustizia 10/11/1948 art. 10
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)