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Sez. 2, Sentenza n. 8098 del 09/08/1990 (Rv. 468738 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - CESSIONE DEL CONTRATTO - RAPPORTI - FRA CEDENTE E CESSIONARIO - INSERIMENTO DI OBBLIGAZIONI AGGIUNTIVE - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1990-08-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/468738-01

CONTRATTI IN GENERE - CESSIONE DEL CONTRATTO - RAPPORTI - FRA CEDENTE E CESSIONARIO - INSERIMENTO DI OBBLIGAZIONI AGGIUNTIVE - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI.*

La cessione del contratto, che implica la sostituzione di uno dei contraenti con un altro, presuppone che l'oggetto dell'obbligazione rimanga immutato, nel senso che, se pur non possano escludersi modificazioni marginali, tuttavia queste non devono concernere gli elementi essenziali del contratto, che devono, invece, rimanere sostanzialmente invariati; è, invece, possibile, nei rapporti tra cedente e cessionario, l'inserimento di obbligazioni aggiuntive, purché le stesse abbiano oggetto diverso da quello del contratto ceduto, non siano con esso confliggenti e non alterino comunque il primitivo assetto del sinallagma. (V 6963/88, mass n 461165).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1406, Cod. Civ. art. 1408, Cod. Civ. art. 1409, Cod. Civ. art. 1410

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)