Sez. 2, Sentenza n. 12576 del 06/12/1995 (Rv. 494968 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - CESSIONE DEL CONTRATTO - RAPPORTI - FRA CEDUTO E CESSIONARIO | Modifiche al contenuto del contratto originario - Accordo fra il cessionario ed il ceduto, contestuale o successivo alla cessione - Ammissibilità.
CONTRATTI IN GENERE - CESSIONE DEL CONTRATTO - RAPPORTI - FRA CEDUTO E CESSIONARIO
Il principio secondo cui la cessione del contratto importa il trasferimento di questo nel suo complesso unitario di diritti ed obblighi, lasciandone immutati gli elementi oggettivi essenziali e realizzando soltanto una sostituzione soggettiva, non esclude che, a cessione avvenuta o contestualmente alla stessa, il cessionario ed il contraente ceduto possano accordarsi tra loro per apportare delle modifiche al contenuto del contratto originario.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1406, Cod. Civ. art. 1408, Cod. Civ. art. 1409, Cod. Civ. art. 1410
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)