Sez. 3 - , Sentenza n. 26118 del 27/09/2021 (Rv. 662498 - 03)
PROCEDIMENTO CIVILE - ECCEZIONE - IN GENERE | Eccezione di intervenuta transazione - Qualificazione come eccezioni in senso stretto - Esclusione - Conseguenze - Rilevabilità d'ufficio in appello - Condizioni - Fattispecie.
PROCEDIMENTO CIVILE - ECCEZIONE - IN GENERE
L'eccezione di intervenuta transazione non forma oggetto di un'eccezione in senso stretto sottratta al rilievo officioso, come quelle per le quali la legge richiede espressamente che sia soltanto la parte a rilevare i fatti impeditivi, estintivi o modificativi, e pertanto essa può essere rilevata dal giudice d'ufficio, anche in appello, non essendo il relativo rilievo subordinato alla specifica e tempestiva allegazione della parte, purché i fatti risultino documentati "ex actis". (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che fosse ammissibile in appello l'eccezione di transazione intervenuta nel corso del giudizio, indipendentemente dalla sua natura novativa o non novativa).
Cod. Civ. art. 1965, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 345
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)