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Sez. 3, Sentenza n. 2728 del 21/07/1969 (Rv. 342423 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONE - DI TERZO - IN GENERE - LITISCONSORZIO DEL CREDITORE ESECUTANTE E DEL DEBITORE ESECUTATO - NECESSITA - LITISCONSORZIO DEL TITOLARE DEL PRETESO RAPPORTO DI LOCAZIONE DEL BENE PIGNORATO - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1969-07-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/342423-01

ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONE - DI TERZO - IN GENERE - LITISCONSORZIO DEL CREDITORE ESECUTANTE E DEL DEBITORE ESECUTATO - NECESSITA - LITISCONSORZIO DEL TITOLARE DEL PRETESO RAPPORTO DI LOCAZIONE DEL BENE PIGNORATO - ESCLUSIONE.*

Nel giudizio di opposizione promosso dal terzo, il quale pretenda di avere la proprieta o altro diritto reale sui mobili pignorati, litisconsorti necessari sono soltanto il creditore procedente ed il debitore esecutato, i quali devono partecipare fin dall'inizio a tutti gli Atti del giudizio. Non vi e, invece, litisconsorzio necessario nei confronti del soggetto, diverso dal debitore, che sia titolare del rapporto di locazione dedotto dal terzo opponente l'Azione del terzo tende, infatti, all'accertamento negativo della appartenenza al debitore dei beni pignorati, e non a provocare un qualsiasi accertamento costitutivo su altri rapporti giuridici che abbiano per oggetto quei medesimi beni, rapporti sui quali la pronunzia sulla opposizione del terzo non e destinata ad incidere in alcun modo. Resta salva, naturalmente, la facolta di quel soggetto, quale interessato, di intervenire volontariamente nel processo.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 619 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 103

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)