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Sez. 3, Sentenza n. 421 del 18/02/1971 (Rv. 350024 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONE - DI TERZO - IN GENERE - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO NEI CONFRONTI DEL DEBITORE ESCUSSO - NECESSITA - MANCANZA - NULLITA DEL GIUDIZIO - RILEVABILITA D'UFFICIO - NEL GIUDIZIO DI CASSAZIONE.*
Stato
decisa il 1971-02-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/350024-01

ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONE - DI TERZO - IN GENERE - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO NEI CONFRONTI DEL DEBITORE ESCUSSO - NECESSITA - MANCANZA - NULLITA DEL GIUDIZIO - RILEVABILITA D'UFFICIO - NEL GIUDIZIO DI CASSAZIONE.*

Il debitore escusso, al pari del creditore procedente, deve essere chiamato, quale litisconsorte necessario a partecipare al giudizio di opposizione alla esecuzione proposto dal terzo, che pretenda di avere la proprieta od altro diritto reale sui beni pignorati. La mancata citazione del debitore escusso importa la nullita del giudizio di opposizione, e puo essere rilevata, anche di ufficio, nel giudizio di Cassazione. (V 3790'69, mass n 344084' 2728'69, mass n 342423).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 619 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)