Sez. 3, Sentenza n. 1437 del 15/05/1971 (Rv. 351723 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - DANNI FUTURI - LIQUIDAZIONE - MODALITA - RENDITA VITALIZIA - CORRESPONSIONE UNA TANTUM DI SOMMA DETERMINATA - CON CRITERI EQUITATIVI - FACOLTA DISCREZIONALE DEL GIUDICE DI MERITO - INSINDACABILITA.*
RISARCIMENTO DEL DANNO - DANNI FUTURI - LIQUIDAZIONE - MODALITA - RENDITA VITALIZIA - CORRESPONSIONE UNA TANTUM DI SOMMA DETERMINATA - CON CRITERI EQUITATIVI - FACOLTA DISCREZIONALE DEL GIUDICE DI MERITO - INSINDACABILITA.*
In tema di responsabilita civile da fatto illecito, la liquidazione dei cosiddetti danni futuri puo essere effettuata, secondo la scelta insindacabile del giudice di merito, o con la Costituzione di una rendita vitalizia a favore del danneggiato, o con la corresponsione una tantum di una somma determinata secondo le tabelle di capitalizzazione della rendita vitalizia, approvata con RD 9 ottobre 1922, n 1403, oppure equitativamente, quando sia impossibile o sommamente difficile la prova del danno nel suo ammontare preciso. (V 552'69, mass n 338726).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2057
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)