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Sez. L, Sentenza n. 6577 del 08/05/2002 (Rv. 554227 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - CONCORSI - BANDI DI CONCORSO | Offerta al pubblico - Configurabilità - Conseguenze - Obbligo di assunzione dei vincitori - Mancanza - Obbligo di risarcire il danno - Sussistenza - Fattispecie.
Stato
decisa il 2002-05-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/554227-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - CONCORSI - BANDI DI CONCORSO

Il bando di concorso per l'assunzione, in regime privatistico, di personale, all'esito di procedure selettive, costituisce, ove contenga gli elementi del contratto alla cui conclusione è diretto, un'offerta al pubblico, ossia una proposta di contratto da cui deriva, in favore dei soggetti utilmente collocati nella graduatoria, la conclusione del contratto stesso; pertanto, in casa di mancata assunzione dei vincitori, sorge a carico del proponente una responsabilità contrattuale per inadempimento e quindi l'obbligo di risarcire il danno, salvo sia dedotta e provata la mancanza di colpa del datore di lavoro alla stregua dell'ordinario criterio di diligenza di cui all'art. 1176 cod. civ. (nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva condannato l'ENEL al risarcimento del danno per mancata assunzione di soggetto ritenuto inidoneo in base a referto USL, non verificato mediante ulteriori accertamenti medici nonostante le tempestive contestazioni del concorrente, che aveva confutato il giudizio negativo con più certificazioni specialistiche provenienti da strutture pubbliche).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1175, Cod. Civ. art. 1375

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)