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Sez. L, Sentenza n. 19355 del 17/12/2003 (Rv. 569022 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - CONCORSI - BANDI DI CONCORSO | Mancata o ritardata assunzione - Domanda di risarcimento danni - Colpevole astensione da parte del lavoratore dall'espletamento di attività per contenere il danno - Mancata iscrizione alle liste di collocamento - Sufficienza - Esclusione.
Stato
decisa il 2003-12-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/569022-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - CONCORSI - BANDI DI CONCORSO

In tema di risarcimento del danno dovuto al vincitore di concorso per effetto della mancata o ritardata assunzione quale lavoratore subordinato, non configura colpevole astensione da comportamenti idonei a ridurre o ad evitare l'aggravarsi del danno la semplice mancata iscrizione del soggetto nelle liste di collocamento, in quanto essa di per sè non costituisce dimostrazione di possibilità concrete di reperimento di un'attività lavorativa, e non dà neppure diritto all'attribuzione dell'indennità di disoccupazione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1227 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)