Sez. 5, Sentenza n. 40359 del 23/09/2008 Ud. (dep. 29/10/2008) Rv. 241739 - 01
REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO L'ONORE - DIFFAMAZIONE - IN GENERE | Divulgazione di comportamenti che, ancorché non illeciti, siano, alla luce dei canoni etici condivisi dalla generalità dei consociati, suscettibili di riprovazione - Integrazione del delitto di cui all'art. 595 cod. pen..
REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO L'ONORE - DIFFAMAZIONE - IN GENERE
In tema di diffamazione, integra la lesione della reputazione altrui non solo l'attribuzione di un fatto illecito, perché posto in essere contro il divieto imposto da norme giuridiche, assistite o meno da sanzione, ma anche la divulgazione di comportamenti che, alla luce dei canoni etici condivisi dalla generalità dei consociati, siano suscettibili di incontrare la riprovazione della "communis opinio". (In applicazione di questo principio la S.C. ha censurato la decisione con cui il giudice di appello aveva escluso la responsabilità dell'imputato a titolo di diffamazione per avere attribuito, comunicando con più soggetti, alla persona offesa una relazione sentimentale, in costanza di fidanzamento, con un altro uomo, ritenendo tale condotta idonea ad esporla al pubblico biasimo e, conseguentemente, a ledere la sua reputazione).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 595 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)