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Sez. 5, Sentenza n. 49019 del 27/10/2004 Ud. (dep. 22/12/2004) Rv. 231279 - 01

REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO L'ONORE - DIFFAMAZIONE - COL MEZZO DELLA STAMPA | Testo scritto e distribuito di intervento congressuale - Attribuzione di condotte illecite e moralmente disonorevoli - Sussistenza dell'esimente di cui all'art. 51 cod. pen. - Esclusione - Fattispecie: accusa di operazioni di depistaggio nel contesto dei fatti di Ustica.
Stato
decisa il 2004-10-27
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/231279-01

REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO L'ONORE - DIFFAMAZIONE - COL MEZZO DELLA STAMPA

In tema di diffamazione a mezzo stampa, l'attribuzione di una condotta intenzionale, che può integrare gli estremi di reato, supera certamente il limite della continenza, ed esclude, pertanto, la scriminante del diritto di critica (art. 51 cod. pen.), la quale non può essere invocata allorché siano attribuite condotte illecite o moralmente disonorevoli. (In applicazione di tale principio la S.C. ha ritenuto integrato il reato di cui all'art. 595 cod. pen. nell'attribuzione al soggetto passivo - nel corso di un intervento congressuale, concernente la strage di Ustica, di cui era stato contestualmente distribuito il testo scritto - dell'accusa di essere fra i "coautori di una delle più grandi operazioni di depistaggio che la Repubblica Italiana abbia mai visto" , escludendo che l'inserimento di una circostanza non vera nel contesto di fortissima contrapposizione tra i fautori delle varie tesi sulle cause della strage valga - come ritenuto dalla sentenza censurata - ad integrare la sussistenza dell'esimente).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 51 CORTE COST., Cod. Pen. art. 595 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)