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Sez. L, Sentenza n. 16384 del 20/11/2002 (Rv. 558625 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE | Censurabilità in sede di legittimità - Limiti e condizioni - Fattispecie relativa all'interpretazione della normativa contrattuale relativa all'indennità di trasferta del personale ferroviario.
Stato
decisa il 2002-11-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/558625-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE

L'interpretazione dei contratti collettivi di diritto comune è riservata all'esclusiva valutazione del giudice di merito, che è censurabile, in sede di legittimità, solo per violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale e per vizi di motivazione (nella specie, relativa all'interpretazione della disciplina dell'indennità di trasferta del personale ferroviario dettata dall'Accordo Nazionale 29 maggio 1992, la S.C. ha cassato per vizio di motivazione la sentenza di merito che aveva riconosciuto il diritto alla predetta indennità in relazione a prestazioni che avevano inizio dalle c.d. località satellite concordate a livello locale, anziché dalle c.d. sedi di tronco, senza verificare se, in base alla relativa clausola negoziale, le suddette località satellite fossero da ritenere accorpate alle sedi di tronco ai fini dell'indennità di trasferta).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)