Sez. L, Sentenza n. 4222 del 05/04/2000 (Rv. 535357 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE | Censurabilità in sede di legittimità - Limiti e condizioni - Fattispecie relativa all'interpretazione della normativa contrattuale relativa all'indennità di trasferta del personale ferroviario.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE
L'interpretazione dei contratti collettivi di diritto comune è riservata all'esclusiva competenza del giudice di merito le cui valutazioni soggiacciono, in sede di legittimità, ad un sindacato limitato alla verifica del rispetto dei canoni legali di ermeneutica contrattuale e al controllo della sussistenza di una motivazione coerente e logica. Sia la denuncia della violazione delle regole di ermeneutica sia la denuncia del vizio di motivazione esigono una specifica indicazione e, cioè, la precisazione del modo attraverso il quale la violazione si è realizzata e delle ragioni dell'obiettiva deficienza e contraddittorietà del ragionamento del giudice di merito, non potendo le censure risolversi, in contrasto con la qualificazione loro attribuita dal ricorrente, nella mera contrapposizione di un'interpretazione diversa da quella criticata. (Nella specie la sentenza impugnata, confermata dalla S.C., nel ricostruire i rapporti tra contrattazione locale e contrattazione nazionale nella disciplina dell'indennità di trasferta, non definitivamente acquisita al patrimonio dei ricorrenti, aveva ritenuto che l'accordo nazionale del 29 maggio 1992 - con il quale non si riconosceva più il cantone come luogo di riferimento della trasferta e ad esso si sostituivano la sede di tronco o l'eventuale sede satellite da concordare a livello locale - aveva superato definitivamente i precedenti accordi locali).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)