Sez. L, Sentenza n. 1711 del 01/03/1999 (Rv. 523711 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO COLLETTIVO - IN GENERE | Sopravvenienza della legge n. 223 del 1991 - Licenziamento comunicato ai lavoratori prima della entrata in vigore di detta legge - Nuova disciplina - Applicabilità - Esclusione - Richiamo anticipato dalle ferie scadenti in data successiva alla legge precitata - Irrilevanza.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO COLLETTIVO - IN GENERE
Essendo il licenziamento un negozio unilaterale ricettizio, che ex art. 1334 cod. civ. produce effetto dal momento in cui perviene a conoscenza del soggetto a cui è destinato, la verifica della sussistenza delle condizioni che legittimano il potere di recesso, in forza del principio per cui ogni atto è soggetto alla legge vigente al momento del suo compimento, deve essere compiuta con riferimento al momento della comunicazione al destinatario della volontà con esso manifestata, per cui è inapplicabile la disciplina introdotta dalla legge n. 223 del 1991 ai licenziamenti collettivi intimati in data anteriore all'entrata in vigore di detta legge.(Nella specie i lavoratori erano stati licenziati e contestualmente richiamati dalle ferie aventi scadenza successiva alla entrata in vigore della legge citata e la sentenza di merito, confermata dalla S. C., aveva ravvisato nella cessazione dell'attività aziendale la ricorrenza delle "esigenze eccezionali" che a norma del contratto collettivo legittimavano il richiamo anticipato dalle ferie).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. Disp. Att. e Trans. art. 11, Legge 30/03/1942 num. 318 art. 11, Legge 23/07/1991 num. 223 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)