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Sez. L, Sentenza n. 1400 del 12/02/1994 (Rv. 485289 - 01)

Lavoro - Lavoro subordinato - Estinzione del rapporto - Licenziamento individuale - In genere | Tutela reintegratoria - Sopravvenienza della legge n. 108 del 1990 - Recesso comunicato al lavoratore prima della entrata in vigore di detta legge - Nuova disciplina - Applicabilità - Esclusione - Contestuale fissazione di un termine di preavviso con scadenza successiva alla vigenza della legge precitata - Irrilevanza.
Stato
decisa il 1994-02-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/485289-01

Lavoro - Lavoro subordinato - Estinzione del rapporto - Licenziamento individuale - In genere

In tema di limiti dimensionali dell'organizzazione facente capo al datore di lavoro, rilevanti ai fini dell'operatività della tutela del lavoratore rispetto ai licenziamenti illegittimi, le disposizioni della legge n. 108 del 1990 che riducono l'area di recedibilità "ad nutum", con conseguente estensione di siffatta tutela, hanno carattere innovativo e, pertanto, ai sensi dell'art. 11 delle preleggi, non possono incidere su situazioni sostanziali prodottesi sotto l'impero della disciplina precedente, quali sono da ritenere i recessi la cui comunicazione sia pervenuta al lavoratore prima dell'entrata in vigore della detta novella, senza che in contrario rilevi la circostanza della contestuale fissazione di un termine di preavviso con scadenza successiva al medesimo momento.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. Disp. Att. e Trans. art. 11, Legge 30/03/1942 num. 318 art. 11, Cod. Civ. art. 2118 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2119, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 8 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 8 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)