Sez. L, Sentenza n. 2054 del 28/03/1980 (Rv. 405699 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DONNE - DIRITTO ALLA PARITA DI RETRIBUZIONE - DISCRIMINAZIONE FRA I LAVORATORI PER RAGIONI DI SESSO - MEDIANTE OMISSIONE CIRCA IL RICONOSCIMENTO DI BENEFICI SCATURENTI DA NORME CONTRATTUALI - AZIONE DELLE LAVORATRICI NEI CONFRONTI DEL DATORE DI LAVORO PER L'APPLICAZIONE DI QUESTE NORME - SUSSISTENZA - CONCESSIONE AI LAVORATORI DI BENEFICI NON PREVISTI DA NORME CONTRATTUALI O REGOLAMENTARI - NULLITA - LIMITAZIONE ALLA PARTE CONTENENTE UN'IMPLICITA ESCLUSIONE DELLE LAVORATRICI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DONNE - DIRITTO ALLA PARITA DI RETRIBUZIONE - DISCRIMINAZIONE FRA I LAVORATORI PER RAGIONI DI SESSO - MEDIANTE OMISSIONE CIRCA IL RICONOSCIMENTO DI BENEFICI SCATURENTI DA NORME CONTRATTUALI - AZIONE DELLE LAVORATRICI NEI CONFRONTI DEL DATORE DI LAVORO PER L'APPLICAZIONE DI QUESTE NORME - SUSSISTENZA - CONCESSIONE AI LAVORATORI DI BENEFICI NON PREVISTI DA NORME CONTRATTUALI O REGOLAMENTARI - NULLITA - LIMITAZIONE ALLA PARTE CONTENENTE UN'IMPLICITA ESCLUSIONE DELLE LAVORATRICI.*
Qualora il datore di lavoro, in violazione dell'art 37, comma primo cost, attui discriminazioni per ragioni di sesso con comportamenti materiali o con mere omissioni, non riconoscendo alla lavoratrice migliori trattamenti giuridici ed economici concessi invece ai lavoratori, se l'omissione concerna benefici direttamente scaturenti da norme della contrattazione collettiva applicabile alle parti, la lavoratrice puo senz'altro convenire in giudizio il datore di lavoro chiedendo l'applicazione di dette norme. Se, invece, il datore di lavoro concede ai soli lavoratori benefici non previsti da norme della contrattazione collettiva o dei regolamenti del personale, per una finalita di adeguamento delle condizioni giuridiche ed economiche dei dipendenti a nuove esigenze e possibilita dell'azienda e per eliminare pregresse carenze, tale provvedimento e valido nella parte in cui rimuove precedenti carenze o irregolarita, ma e nullo per contrarieta a norma imperativa (art 1418 cod civ, in relazione all'art 37 cost) nella parte in cui, implicitamente, dispone l'esclusione delle lavoratrici, con possibilita di fare ricorso al congegno della integrazione con parificazione dei trattamenti. (V 866/78, mass n 390207).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 37, Cod. Civ. art. 1345, Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1419, Cod. Civ. art. 1421, Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 1460, Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2119
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)