Sez. 5, Sentenza n. 7330 del 11/05/2012 (Rv. 622906 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - VARIAZIONE DELL'IMPONIBILE O DELL'IMPOSTA | Indebito tributario in materia di IVA - Ripetizione - Procedura di variazione ex art. 26 del d.P.R. n. 633 del 1972 - Esclusività - Esclusione - Azione generale di rimborso - Legittimità.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - VARIAZIONE DELL'IMPONIBILE O DELL'IMPOSTA
In ipotesi di indebito tributario in materia di IVA, il ricorso da parte del contribuente alla procedura di variazione ex art. 26 del d.P.R. n. 633 del 1972 non è obbligatorio, ma è rimesso alla sua libera scelta, potendo egli, sempre optare per l'esercizio dell'azione generale di rimborso.
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 26, Direttive del Consiglio CEE 17/05/1977 num. 177 art. 21, Direttive del Consiglio CEE 28/11/2006 num. 112 art. 9, Direttive del Consiglio CEE 28/11/2006 num. 112 art. 72, Direttive del Consiglio CEE 28/11/2006 num. 112 art. 167, Direttive del Consiglio CEE 28/11/2006 num. 112 art. 168
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)