Sez. 5, Sentenza n. 2274 del 06/02/2004 (Rv. 569921 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - VARIAZIONE DELL'IMPONIBILE O DELL'IMPOSTA | Aliquota maggiore di quella dovuta - Contribuente - Erronea applicazione - Imposta indebitamente versata - Procedura di variazione dell'imposta e dell'imponibile ex art. 26 del d.P.R. n. 633 del 1972 - Mancata attivazione nel termine - Conseguenza - Azione generale di rimborso ex art. 16 del d.P.R. n. 636 del 1972 - Ammissibilità.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - VARIAZIONE DELL'IMPONIBILE O DELL'IMPOSTA
In tema di IVA, nell'ipotesi in cui l'imposta pagata sia stata erroneamente calcolata sulla base di un'aliquota superiore a quella effettivamente dovuta, la mancata attivazione, nel prescritto termine annuale, della speciale procedura di variazione dell'imposta e dell'imponibile, di cui all'art. 26 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, fa venir meno solo il diritto a recuperare il credito mediante detrazione, e non preclude al contribuente l'esercizio dell'azione di restituzione della maggiore imposta, indebitamente versata, presentando istanza di rimborso e impugnando il silenzio rifiuto ai sensi dell'art. 16 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636.
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 26, DPR 26/10/1972 num. 636 art. 16 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)