Sez. 1, Sentenza n. 1871 del 05/03/1999 (Rv. 523862 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - RETROCESSIONE | Presupposti - Espropriazione nell'ambito di programma di edilizia residenziale - Recupero di immobili espropriati degradati - Nuova destinazione dei beni - Insussistenza.
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - RETROCESSIONE
Non sono ravvisabili i presupposti della retrocessione di beni espropriati, per la realizzazione di un'opera diversa da quella programmata nella dichiarazione di pubblica utilità, nella delibera comunale di restauro e risanamento di beni entrati nel patrimonio comunale in quanto a suo tempo inseriti in un p. e. e. p. e poi espropriati, non essendo estraneo agli scopi dell'edilizia residenziale pubblica, in seguito alle modifiche apportate all'art. 3 legge 18 aprile 1962 n. 167, dall'art. 32 legge 22 ottobre 1971 n. 865, il recupero e il risanamento degli immobili degradati, anche in virtù degli strumenti e dei finanziamenti utilizzabili in base alla legge 5 agosto 1978 n. 457.
Riferimenti normativi: Legge 22/10/1865 num. 2359 art. 63 CORTE COST., Legge 18/04/1962 num. 167 art. 3, Legge 22/10/1971 num. 865 art. 32, Legge 05/08/1978 num. 457 art. 27, Legge 05/08/1978 num. 457 art. 28, Legge 05/08/1978 num. 457 art. 45
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)