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Sez. U, Sentenza n. 23823 del 11/11/2009 (Rv. 610198 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - RETROCESSIONE | Scopo di pubblica utilità - Raggiungimento con diverse modalità, imposte anche da evoluzioni normative nel frattempo intervenute - Diritto alla retrocessione - Esclusione - Posizione giuridica del privato nei confronti dell'espropriante - Natura di interesse legittimo - Conseguente giurisdizione del giudice amministrativo - Fattispecie tema di edilizia residenziale pubblica.
Stato
decisa il 2009-11-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/610198-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - RETROCESSIONE

Il diritto alla retrocessione del fondo espropriato, il quale sorge allorché questo non venga utilizzato per gli scopi di pubblica utilità ai quali l'opera era destinata, non sussiste qualora detti scopi siano stati comunque raggiunti attraverso l'utilizzazione del fondo in base a diverse modalità, imposte anche da evoluzioni normative nel frattempo intervenute e, quindi, il provvedimento di espropriazione abbia comunque avuto esecuzione, essendo stata conseguita la pubblica utilità che ne costituisce la ragione. In tal caso, la posizione giuridica del privato nei confronti dell'espropriante non assurge al rango di diritto soggettivo, ma assume - già alla stregua delle disposizioni antecedenti all'entrata in vigore dell'art. 34 del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 80, come riformulato dall'art. 7 della legge 21 luglio 2000, n. 205 - natura e consistenza di interesse legittimo, tutelabile, come tale, solo innanzi al giudice amministrativo. (Fattispecie relativa all'espropriazione di aree per l'attuazione di un piano di zona ai sensi della legge 18 aprile 1962, n. 167, successivamente inserite in due programmi costruttivi per le finalità di edilizia residenziale pubblica di cui alla legge 22 ottobre 1971, n. 865).

Riferimenti normativi: Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 60, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 61, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 63 CORTE COST., Legge 18/04/1962 num. 167 art. 1, Legge 22/10/1971 num. 865 art. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)