Sez. 2, Sentenza n. 1027 del 05/05/1960 (Rv. 882064 - 01)
SERVITÙ - ATTO RICOGNITIVO - VIGENTE E ABROGATO CODICE - DIFFERENZA. SERVITÙ - PREDIALE VOLONTARIA - COSTITUZIONE - NEGOZIO UNILATERALE 'INTER VIVOS' - INAMMISSIBILITÀ - FATTISPECIE.
SERVITÙ - ATTO RICOGNITIVO - VIGENTE E ABROGATO CODICE - DIFFERENZA. SERVITÙ - PREDIALE VOLONTARIA - COSTITUZIONE - NEGOZIO UNILATERALE 'INTER VIVOS' - INAMMISSIBILITÀ - FATTISPECIE.
L'atto di ricognizione di cui all'art. 2720 cod. civ. vigente presuppone, a differenza dell'atto di cui all'art. 634 cod. civ.. abrogato, l'effettiva sussistenza del diritto riconosciuto e non sostituisce il titolo, ma vale solamente a prova della sua esistenza. Una servitù prediale volontaria non può essere costituita mediante atto unilaterale inter vivos, e perciò è da escludere che detto effetto possa conseguire la dichiarazione unilaterale del venditore, il quale nell'atto di alienazione dell'immobile, riconosca l'esistenza di una servitù sul fondo venduto a vantaggio del fondo di un terzo non partecipe al contratto.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 634, Cod. Civ. art. 2720
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)