Sez. 2, Sentenza n. 1621 del 08/03/1984 (Rv. 433698 - 01)
SERVITÙ - PREDIALI - COSTITUZIONE DEL DIRITTO - IN GENERE - ESISTENZA - PRESUNZIONE - ATTO RICOGNITIVO UNILATERALE PREVISTO DALL'ART. 634 COD. CIV. DEL 1865 - PERSISTENZA - ESCLUSIONE - RICOGNIZIONE DI DEBITO EX ART. 1988 COD. CIV. VIGENTE - INAPPLICABILITÀ - ACQUISTO PER USUCAPIONE - IRRILEVANZA.*
SERVITÙ - PREDIALI - COSTITUZIONE DEL DIRITTO - IN GENERE - ESISTENZA - PRESUNZIONE - ATTO RICOGNITIVO UNILATERALE PREVISTO DALL'ART. 634 COD. CIV. DEL 1865 - PERSISTENZA - ESCLUSIONE - RICOGNIZIONE DI DEBITO EX ART. 1988 COD. CIV. VIGENTE - INAPPLICABILITÀ - ACQUISTO PER USUCAPIONE - IRRILEVANZA.*
L'atto ricognitivo unilaterale di una servitù, previsto, con efficacia costitutiva, dal codice civile abrogato (art. 634), non è contemplato da quello vigente, né vale a determinare quella presunzione di esistenza del diritto ricollegata alla ricognizione di debito dall'art. 1988, essendo questa norma inapplicabile ai diritti reali, né in ipotesi di preteso acquisto della servitù per usucapione, può configurare atto di ricognizione con gli effetti ex art. 2720, atteso che in ipotesi fa difetto quel requisito costituito dal documento precedente di cui si prova l'esistenza mediante il riconoscimento. (V 3019/80, mass n 406781; (V 202/78, mass n 389492; (V 1027/60, mass n 882064).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1988, Cod. Civ. art. 2720, Cod. Civ. Disp. Att. e Trans. art. 634, Legge 30/03/1942 num. 318 art. 634
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)