Sez. L, Sentenza n. 893 del 29/03/1974 (Rv. 368804 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITA (IN PARTICOLARE) - INVALIDITA - PERMANENZA (INFERMITA GUARIBILI) - NOZIONE.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITA (IN PARTICOLARE) - INVALIDITA - PERMANENZA (INFERMITA GUARIBILI) - NOZIONE.*
In tema di permanenza della riduzione della capacita di guadagno, ai fini del diritto alla pensione di invalidita, il concetto di permanenza non si identifica con la definitiva ed immutabilita dello stato morboso invalidante, in quanto anche un'infermita emendabile e guaribile puo dar luogo ad incapacita pensionabile purche risulti di durata incerta ed indeterminata e, comunque, non breve. Il carattere di permanenza viene meno per l'eventualita di una riduzione o eliminazione dello stato invalidante a seguito di cure medico-chirurgiche e con l'uso di adeguati apparecchi di protesi. (V 2843'73, mass n 366430).*
Riferimenti normativi: Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)