Sez. 1, Sentenza n. 766 del 30/10/1984 Ud. (dep. 25/01/1985) Rv. 167564 - 01
STUPEFACENTI - IN GENERE - REATO DI CUI ALLO ART. 75 LEGGE N. 685/1175 - ELEMENTI COSTITUTIVI.*
STUPEFACENTI - IN GENERE - REATO DI CUI ALLO ART. 75 LEGGE N. 685/1175 - ELEMENTI COSTITUTIVI.*
Per la configurabilità del reato di cui all'art. 75 legge n. 685 del 1975 sono necessari un accordo criminoso per commettere più delitti fra quelli previsti dagli artt. 71, 72 e 73 della medesima legge, la permanenza del vincolo associativo di particolare fisionomia e struttura, la predisposizione di comune attività e di mezzi con distribuzione di compiti tra gli associati al fine della commissione di più reati tra quelli sopraindicati, ed infine la non coincidenza dal momento della formazione associativa con quello della ideazione delle singole operazioni delittuose. (fattispecie in cui è stata ritenuta contrastante con gli enunciati principi l'argomentazione dei giudici di merito secondo cui non era configurabile l'associazione per delinquere ex art. 75 legge sugli stupefacenti in Mancanza di una disponibilità economica per l'approvvigionamento della droga e di un accordo con il grossista per forniture regolari e costanti).*
Riferimenti normativi: Legge 22/12/1975 num. 685 art. 75
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)