Sez. 1, Sentenza n. 3719 del 27/03/1993 (Rv. 481583 - 01)
Elezioni - Impugnazioni e ricorsi - Procedimento | Art. 82 terzo comma D.P.R N. 570 del 1960 - Disciplina - Giudizio di cassazione - Inapplicabilità - Decreto di fissazione della udienza - Comunicazione ex art. 377 cod. proc. civ. - Necessità .
Elezioni - Impugnazioni e ricorsi - Procedimento
In materia di contenzioso elettorale, le disposizioni di cui agli artt. 82, terzo comma del d.P.R. 16 maggio 1960, N. 570, modificato dalla l. 23 dicembre 1966, N. 1147, secondo le quali il ricorso va notificato alle controparti, unitamente al decreto presidenziale di fissazione dell'udienza, dopo il suo deposito presso la cancelleria del giudice adito, non si applicano al giudizio di cassazione, nel quale, pertanto, la comunicazione di tale decreto, deve essere effettuata dalla cancelleria, a norma dell'art. 377 cod. proc. civ..
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 377 CORTE COST., DPR 16/05/1960 num. 570 art. 82 CORTE COST., Legge 23/12/1966 num. 1147 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)