Sez. 3, Sentenza n. 1863 del 10/12/1985 Ud. (dep. 05/03/1986) Rv. 172024 - 01
ACQUE - TUTELA DELLE ACQUE DALL'INQUINAMENTO - DEPURATORE - IMPRESA INSTALLATRICE - OBBLIGO DI MANUTENZIONE - INOSSERVANZA - INVOCABILITĂ€ DA PARTE DEL TITOLARE DELLO INSEDIAMENTO PRODUTTIVO - ESCLUSIONE - RAGIONE.*
ACQUE - TUTELA DELLE ACQUE DALL'INQUINAMENTO - DEPURATORE - IMPRESA INSTALLATRICE - OBBLIGO DI MANUTENZIONE - INOSSERVANZA - INVOCABILITĂ€ DA PARTE DEL TITOLARE DELLO INSEDIAMENTO PRODUTTIVO - ESCLUSIONE - RAGIONE.*
In tema di tutela delle acque dall'inquinamento il titolare di un insediamento produttivo ha un dovere positivo di vigilanza e controllo sul regolare funzionamento dell'impianto di depurazione e non può invocare a propria discolpa, sotto il profilo penale, la eventuale inosservanza di obblighi civilistici assunti dalla impresa che abbia provveduto ad installare il depuratore, anche se questa ultima si sia impegnata ad assicurare la manutenzione.*
Riferimenti normativi: Legge 10/05/1976 num. 319 art. 21 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)