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Sez. 3, Sentenza n. 8927 del 14/05/1990 Ud. (dep. 21/06/1990) Rv. 184668 - 01

ACQUE - TUTELA DELLE ACQUE DALL'INQUINAMENTO - IMPIANTO INDUSTRIALE - GESTIONE AFFIDATA A PERSONALE DIPENDENTE O A TERZI - IMPRENDITORE - RESPONSABILITÀ PENALE - SUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1990-05-14
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/184668-01

ACQUE - TUTELA DELLE ACQUE DALL'INQUINAMENTO - IMPIANTO INDUSTRIALE - GESTIONE AFFIDATA A PERSONALE DIPENDENTE O A TERZI - IMPRENDITORE - RESPONSABILITÀ PENALE - SUSSISTENZA.*

In materia di inquinamento delle acque, non può essere esclusa la responsabilità penale del titolare di un insediamento produttivo per un difetto di funzionamento dell'impianto di depurazione deducendo che la gestione dell'impianto stesso è stata affidata a terzi o che l'inconveniente è stato cagionato dalla scarsa attenzione di un tecnico dipendente, in quanto l'art. 1 della legge n. 319 del 1976 afferma la responsabilità per colpa, anche per difetto di controllo e di vigilanza, di chi "effettua lo scarico". (V mass n 175502; (V mass n 179936; (V mass n 178910; (V mass n 172024).*

Riferimenti normativi: Legge 10/05/1976 num. 319 art. 1 CORTE COST., Legge 10/05/1976 num. 319 art. 21 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)