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Sez. 3, Sentenza n. 8520 del 19/10/1994 (Rv. 488145 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NUOVE - IN GENERE | Contratto di leasing - Domanda di risoluzione per vizi ed inidoneità della "res" - Rigetto in primo grado - Accoglimento dell'appello dopo l'avvenuta restituzione della cosa - Riduzione equitativa del dovuto e condanna del locatore alla restituzione dell'eccedenza - Vizio di ultra petizione - Configurabilità - Esclusione.
Stato
decisa il 1994-10-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/488145-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NUOVE - IN GENERE

Posto che rientra nei poteri del giudice di merito esaminare la domanda, anche in relazione al minor preteso, tenendo conto della situazione processuale e sostanziale determinata dalle parti, non incorre nel vizio di ultra petizione la pronuncia che rispetto ad una originaria domanda - rigettata in primo grado - di risoluzione di un contratto di leasing per vizi ed inidoneità della "res", abbia accolto l'appello del conduttore, prendendo atto dell'avvenuta restituzione della cosa, accettata dal locatore, e abbia ridotto equitativamente quanto dovuto, condannando il locatore alla restituzione dell'eccedenza, poiché si tratta nella specie di modificazione consentita della domanda.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1526, Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 345

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)