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Sez. 2, Sentenza n. 475 del 17/01/2002 (Rv. 551615 - 01)

PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - NORME DI EDILIZIA - VIOLAZIONE - IN GENERE | Distanze - Domanda originaria di demolizione dell'intero manufatto - Successiva richiesta, in sede di precisazione delle conclusioni, di arretramento dello stesso - Accoglimento della minore domanda - Vizio di ultrapetizione - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2002-01-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/551615-01

PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - NORME DI EDILIZIA - VIOLAZIONE - IN GENERE

Non costituisce violazione dell'art. 112 cod. proc. civ. l'accoglimento, anche d'ufficio, fatto dal giudice, di una domanda che rientri in quella, di maggiore ampiezza, ritualmente proposta dalla parte (alla quale, del resto, è sempre consentito procedere alla riduzione della pretesa originariamente formulata). Ciò trova giustificazione nella ratio del citato art. 112, che è quella di garantire il contraddittorio, cioè di impedire che trovino accoglimento domande sulle quali controparte non sia stata in grado di difendersi; esigenza questa che non è in alcun modo frustrata allorquando il bene accordato sia comunque ricompreso nel "petitum" tempestivamente formulato e non esuli dalla causa "petendi", intesa come l'insieme delle circostanze di fatto, indipendentemente dalla loro qualificazione giuridica, posta a fondamento della pretesa. (Nella specie, la S.C., sulla base del sopra esposto principio, ha confermato la decisione dei giudici di merito che avevano accolto la domanda formulata in sede di precisazione delle conclusioni relativa all'arretramento di un balcone di cui originariamente ne era stata chiesta la demolizione).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 872 CORTE COST., Cod. Civ. art. 873, Cod. Proc. Civ. art. 112

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)