Sez. 1, Sentenza n. 652 del 05/02/1982 (Rv. 418409 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE - APERTURA DI CREDITO BANCARIO, GARANTITA CON IL PEGNO DI TITOLI INCORPORANTI CREDITI VERSO TERZI - PATTUIZIONE, PER EFFETTO DI SIMULAZIONE RELATIVA, AL FINE DELLA RIDUZIONE DI UNA PREGRESSA ESPOSIZIONE PASSIVA DI CONTO CORRENTE - ATTI DI CESSIONE DEI PREDETTI TITOLI ED ATTI ESTINTIVI DI DETTA ESPOSIZIONE - REVOCABILITÀ.*
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE - APERTURA DI CREDITO BANCARIO, GARANTITA CON IL PEGNO DI TITOLI INCORPORANTI CREDITI VERSO TERZI - PATTUIZIONE, PER EFFETTO DI SIMULAZIONE RELATIVA, AL FINE DELLA RIDUZIONE DI UNA PREGRESSA ESPOSIZIONE PASSIVA DI CONTO CORRENTE - ATTI DI CESSIONE DEI PREDETTI TITOLI ED ATTI ESTINTIVI DI DETTA ESPOSIZIONE - REVOCABILITÀ.*
Qualora l'apertura di credito bancario, garantita con il pegno di titoli incorporanti crediti verso terzi, risulti in concreto pattuita, per effetto di simulazione relativa, o comunque di collegamento fra più negozi, non per assicurare all'accreditato una disponibilità di denaro, ma per ridurre una pregressa esposizione passiva di conto corrente, gli Atti di cessione di detti titoli, nonché gli Atti estintivi di detta esposizione mediante l'Esercizio dei crediti portati da quei titoli, sono suscettibili di revocatoria, secondo la previsione dell'art. 67 primo comma n. 4 e n. 2 della legge fallimentare, configurando, rispettivamente, la Costituzione di pegno a garanzia di debito preesistente e scaduto, nonché lo adempimento di debito scaduto ed esigibile con mezzi anormali di pagamento. (V 3785/78, mass n 393323).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1842, Legge Falliment. art. 67 com. 2 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 67 com. 2 CORTE COST., Legge Falliment. art. 67 com. 4, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 67 com. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)