Sez. 1, Sentenza n. 4608 del 20/05/1987 (Rv. 453273 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE - PEGNO DI LIBRETTO DI RISPARMIO AL PORTATORE PRESTATO DAL TERZO SUCCESSIVAMENTE ALL'INSORGENZA DEL DEBITO GARANTITO - MANCANZA DI CORRISPETTIVO - ATTO A TITOLO GRATUITO - CONFIGURABILITÀ - CONSEGUENZE - INEFFICACIA DI DETTO ATTO EX ART. 64 LEGGE N. 267 DEL 1942 IN CASO DI FALLIMENTO DEL GARANTE.*
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE - PEGNO DI LIBRETTO DI RISPARMIO AL PORTATORE PRESTATO DAL TERZO SUCCESSIVAMENTE ALL'INSORGENZA DEL DEBITO GARANTITO - MANCANZA DI CORRISPETTIVO - ATTO A TITOLO GRATUITO - CONFIGURABILITÀ - CONSEGUENZE - INEFFICACIA DI DETTO ATTO EX ART. 64 LEGGE N. 267 DEL 1942 IN CASO DI FALLIMENTO DEL GARANTE.*
La garanzia reale (nella specie, pegno di libretto di risparmio al portatore), che sia prestata dal terzo in un momento successivo all'insorgenza del debito garantito, ove non risulti correlata ad un corrispettivo economicamente apprezzabile proveniente dal debitore principale o dal creditore garantito, è qualificabile come atto a titolo gratuito. Ne consegue, in caso di sopravvenienza del fallimento del garante, che il suddetto atto esula dalla previsione dell'art. 67 del R.d. 16 marzo 1942 n. 267, in tema di revocatoria delle garanzie a titolo oneroso, e resta soggetto, ai sensi e nel concorso dei requisiti fissati dal precedente art. 64, alla sanzione di inefficacia contemplata per i negozi gratuiti. (V 3085/85, mass n 440779; (V 6929/83, mass n 431592; (V 652/82, mass n 418409; (V 3785/78, mass n 393323; (V 1380/77, mass n 385097).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1180 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2901, Legge Falliment. art. 64, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 64, Legge Falliment. art. 67 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 67 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)