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Sez. 2, Sentenza n. 2940 del 11/03/1992 (Rv. 476200 - 01)

Procedimento civile - Litisconsorzio - Necessario - Comunione e condominio | Azione di un condomino per violazione delle distanze fra costruzioni - Litisconsorzio necessario con gli altri condomini - Esclusione - Intervento di questi ultimi nel giudizio - Litisconsorzio necessario di natura processuale - Configurabilità.
Stato
decisa il 1992-03-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/476200-01

Procedimento civile - Litisconsorzio - Necessario - Comunione e condominio

Ciascun condomino è legittimato a ricorrere per la violazione delle distanze fra costruzioni con riguardo all'edificio condominiale, senza che sia necessaria la integrazione del contraddittorio con la chiamata in causa degli altri condomini, trattandosi di azione a tutela del diritto di proprietà dalla quale nessun nocumento può derivare agli altri contitolari. Solo nel caso in cui intervengano nel giudizio gli altri condomini aderendo alla domanda dell'attore, la sentenza che accolga tale domanda, in quanto pronunciata in contraddittorio a favore di tutti i condomini, determina un "litis" consorzio necessario di natura processuale.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 873, Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)