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Sez. L, Sentenza n. 9850 del 06/07/2002 (Rv. 555595 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - DANNI PER OMESSA ASSICURAZIONE - IN GENERE | Regolare versamento dei contributi previdenziali - Diritto soggettivo del lavoratore - Tutela giuridica della posizione assicurativa nei confronti del datore di lavoro - Configurabilità.
Stato
decisa il 2002-07-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/555595-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - DANNI PER OMESSA ASSICURAZIONE - IN GENERE

Il lavoratore ha un vero e proprio diritto soggettivo al regolare versamento dei contributi previdenziali in proprio favore ed alla conformità alle prescrizioni di legge della propria posizione assicurativa, costituendo questa un bene suscettibile di lesione e di tutela giuridica nei confronti del datore di lavoro che lo abbia pregiudicato.

Riferimenti normativi: Legge 12/08/1962 num. 1338 art. 13 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)