Sez. 3, Sentenza n. 1507 del 08/02/1993 (Rv. 480786 - 01)
Contratti agrari - Affitto di fondi rustici - Affitto a coltivatore diretto - Risoluzione - Inadempimento - Contestazione | Condizione di proponibilità o procedibilità della domanda - Configurabilità - Anteriorità rispetto alla convocazione ex art. 46 della legge n. 203 del 1982.
Contratti agrari - Affitto di fondi rustici - Affitto a coltivatore diretto - Risoluzione - Inadempimento - Contestazione
La contestazione dell'inadempimento che, a norma dell'art. 5 comma terzo della legge 3 maggio 1982 n. 203, il locatore che intende chiedere la risoluzione del contratto di affitto è tenuto a comunicare all'affittuario per consentirgli di eliminare l'inadempienza entro tre mesi ed evitare la risoluzione, costituisce una condizione di proponibilità o di procedibilità della domanda che deve precedere la convocazione dinnanzi all'Ispettorato dell'Agricoltura prevista dall'art. 46 della citata legge.
Riferimenti normativi: Legge 03/05/1982 num. 203 art. 5, Legge 03/05/1982 num. 203 art. 46 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)