Sez. 5, Sentenza n. 1173 del 03/03/2000 Cc. (dep. 02/05/2000) Rv. 216944 - 01
AZIONE PENALE (COD. PROC. PEN. 1988) - QUERELA - PROPOSIZIONE E RICEZIONE | Identificazione del querelante - Necessità della esibizione del documento - Limiti.
AZIONE PENALE (COD. PROC. PEN. 1988) - QUERELA - PROPOSIZIONE E RICEZIONE
Ai fini della validità della querela non è necessario che l'identificazione del querelante avvenga a mezzo della esibizione di un documento di identificazione al pubblico ufficiale che riceve l'atto. Ed invero, lo stesso pubblico ufficiale ricevente può attestare validamente l'identità del proponente per sua diretta conoscenza ovvero dichiarando di avere altrimenti proceduto alla identificazione (ad esempio a mezzo testi), purché provveda a dare comunque conto dell'attività compiuta per avere certezza della provenienza dell'atto.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 337 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 337 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)