Sez. 5, Sentenza n. 41227 del 22/10/2002 Ud. (dep. 10/12/2002) Rv. 223190 - 01
AZIONE PENALE (COD. PROC. PEN. 1988) - QUERELA - PROPOSIZIONE E RICEZIONE | Identificazione del querelante - Successiva alla proposizione della querela - Ammissibilità - Condizioni.
AZIONE PENALE (COD. PROC. PEN. 1988) - QUERELA - PROPOSIZIONE E RICEZIONE
L'identificazione della persona che propone la querela, ex art.337, comma 4, cod. proc. pen., da parte dell'autorità che la riceve, può ben essere successiva alla sua proposizione, purché avvenga entro i termini di cui all'art.124 cod. pen.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 337 com. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)