Sez. 3, Sentenza n. 2865 del 13/02/2015 (Rv. 634539 - 01)
LOCAZIONE - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) | Inadempimento del conduttore - Domanda da parte del locatore di risoluzione anticipata del contratto - Danno da mancata percezione del canone fino alla scadenza contrattuale - Risarcibilità - Sussistenza.
LOCAZIONE - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI)
Il locatore che abbia chiesto ed ottenuto la risoluzione anticipata del contratto di locazione per inadempimento del conduttore, ha diritto anche al risarcimento del danno per la anticipata cessazione del rapporto di locazione, da individuare nella mancata percezione dei canoni di locazione concordati fino al reperimento di un nuovo conduttore. L'ammontare del danno risarcibile costituisce valutazione del giudice di merito che terrà conto di tutte le circostanze del caso concreto.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 1591 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)