Sez. 3, Sentenza n. 10677 del 24/04/2008 (Rv. 604177 - 01)
LOCAZIONE - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) | Inadempimento del conduttore - Danno risarcibile - Determinazione - Criteri - Recesso unilaterale del conduttore - Danno da mancata percezione del canone - Risarcibilità - Presupposti - Domanda di risoluzione del contratto - Necessità.
LOCAZIONE - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI)
Se il conduttore di un immobile adibito ad uso non abitativo recede anticipatamente ed ingiustificatamente dal contratto, il locatore per pretendere il risarcimento del danno rappresentato dalla mancata percezione del canone cui avrebbe avuto diritto sino alla scadenza naturale del rapporto deve preliminarmente domandare la declaratoria di risoluzione del contratto per inadempimento. Ove per contro il locatore si dolga del mancato pagamento di canoni già scaduti, ma non chieda accertarsi la risoluzione del contratto, l'unico danno di cui potrà pretendere il risarcimento sarà quello conseguente al ritardato pagamento del canone.
Riferimenti normativi: Legge 27/07/1978 num. 392 art. 4 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 27 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1453
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)