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Sez. L, Sentenza n. 9559 del 22/04/2010 (Rv. 613511 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - CONTRIBUTI - RICONGIUNZIONE DEI PERIODI ASSICURATIVI | Liquidazione della pensione, con decorrenza tra il primo luglio 1990 e il 21 dicembre 1995, in una delle gestioni dei lavoratori autonomi - Cumulo dei contributi versati nelle gestioni speciali con quelli versati nell'assicurazione obbligatoria per i lavoratori dipendenti - Modalità di calcolo della pensione - Criterio per la determinazione del trattamento più favorevole - Riferimento esclusivo alla quota di pensione afferente alla gestione speciale - Sussistenza - Disciplina della totalizzazione dei periodi contributivi - Incidenza - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2010-04-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/613511-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - CONTRIBUTI - RICONGIUNZIONE DEI PERIODI ASSICURATIVI

In tema di liquidazione della pensione, con decorrenza compresa tra il 1 luglio 1990 ed il 21 dicembre 1995, in una delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi con cumulo dei contributi versati nelle gestioni medesime con i contributi versati nell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, il raffronto tra il vecchio ed il nuovo regime, al fine di stabilire il sistema di calcolo più favorevole salvaguardato dalla disciplina transitoria di cui all'art. 5, comma 11, della legge n. 233 del 1990, va effettuato con esclusivo riferimento alla quota di pensione afferente alla gestione speciale dei lavoratori autonomi (per la quale, per effetto della riforma, si è passati dal sistema contributivo al sistema reddituale), e non con riguardo all'intero trattamento, dovendo escludersi la deroga o abrogazione di tale sistema di calcolo nella disciplina sulla totalizzazione dei periodi contributivi che, all'art. 7, comma 4, del d.lgs. n. 42 del 2006 (sostitutivo dell'originaria disciplina contenuta nella legge n. 388 del 2000), ha espressamente fatto salve le disposizioni speciali in materia di cumulo dei periodi assicurativi.

Riferimenti normativi: Legge 02/08/1990 num. 233 art. 5 com. 11 CORTE COST., Legge 02/08/1990 num. 233 art. 16 CORTE COST., Legge 23/12/2000 num. 388 art. 71, Decreto Legisl. 02/02/2006 num. 42 art. 7 com. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)