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Sez. 2, Sentenza n. 4425 del 07/07/1986 (Rv. 447179 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - DIFFIDA AD ADEMPIERE - IMPORTANZA DELL'INADEMPIMENTO - ACCERTAMENTO - RIFERIMENTO AL MOMENTO DELLA SCADENZA DEL TERMINE INDICATO NELLA DIFFIDA - NECESSITÀ.*
Stato
decisa il 1986-07-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/447179-01

CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - DIFFIDA AD ADEMPIERE - IMPORTANZA DELL'INADEMPIMENTO - ACCERTAMENTO - RIFERIMENTO AL MOMENTO DELLA SCADENZA DEL TERMINE INDICATO NELLA DIFFIDA - NECESSITÀ.*

La valutazione della gravità dell'inadempimento ai fini della risoluzione del contratto conseguente all'inosservanza del termine indicato nella diffida ad adempiere di cui all'art. 1454 cod. civ., va operata con esclusivo riferimento alla situazione verificatasi al momento della scadenza del detto termine. (Conf 1203/86, mass n 444682; (Conf 4436/85, mass n 441895; (Conf 5311/84, mass n 437032; (Conf 7335/83, mass n 431931; (Conf 3980/83, mass n 428914).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1454, Cod. Civ. art. 1455

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)