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Sez. 1, Sentenza n. 10405 del 25/11/1996 (Rv. 500768 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - VARIAZIONE DELL'IMPONIBILE O DELL'IMPOSTA | Duplice erronea registrazione di una stessa fattura - Maggiore imposta versata - Rimborso - Richiesta ex art. 16 d.P.R. N. 636 del 1972 - Inammissibilità - Annotazione dell'importo in diminuzione nel registro degli acquisti e successiva detrazione - Necessità.
Stato
decisa il 1996-11-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/500768-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - VARIAZIONE DELL'IMPONIBILE O DELL'IMPOSTA

Il contribuente I.V.A., che abbia versato una maggiore imposta in conseguenza della duplice registrazione di una medesima fattura, per recuperare l'imposta indebitamente versata è tenuto a seguire la procedura di cui al quarto comma dell'art. 26 del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633, effettuando la debita correzione dell'errore mediante annotazione dell'imposta in diminuzione nel registro di cui all'art. 25 del citato d.P.R. (registro degli acquisti). Effettuata la variazione, l'imposta annotata in diminuzione potrà essere portata in detrazione dall'ammontare complessivo dell'imposta relativa alle operazioni imponibili, come previsto dal primo comma dell'art. 27 del predetto d.P.R., senza che ne possa essere chiesto il rimborso con il procedimento di cui all'art. 16 del d.P.R. n. 636 del 1972.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 636 art. 16 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 26

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)